Statuto

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DEI COMBATTENTI POLACCHI IN ITALIA

STATUTO

Art.1
E’ costituita l’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi in Italia. L’Associazione è apartitica e senza fini di lucro.
Art.2
L’Associazione si assume il compito di continuare l’opera dell’Associazione dei Combattenti Polacchi in Italia ed in particolare:
di affermare il principio della libertà e della indipendenza della Polonia;
di mantenere vivo il culto e l’amore per la nostra seconda Patria polacca e la memoria dei combattenti polacchi;
di affermare i valori tradizionali dell’amicizia italo-polacca, cementata dalle comuni vicende storiche e affermata in entrambi gli inni nazionali;
di rinsaldare gli stretti vincoli di fraterna amicizia e solidarietà che i nostri padri hanno mantenuto con i propri compagni d’arme, italiani e di altre nazioni, i quali a fianco dei soldati polacchi hanno combattuto, si sono sacrificati per “la nostra e la vostra libertà” e che con il loro generoso impegno hanno contribuito alla costruzione dell’Europa Unita;
di custodire ed esaltare il patrimonio rappresentato dalle azioni gloriose dei soldati polacchi;
di sviluppare i sentimenti di fratellanza e di solidarietà fra i soci;
di favorire l’elevazione spirituale e culturale degli associati mediante la promozione e l’organizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative nazionali ed internazionali;
di verificare, attraverso l’opera degli associati, che siano mantenuti in modo decoroso ed appropriato, i cimiteri di guerra polacchi presenti in Italia, a memoria delle generazioni future;
di divulgare, attraverso la stampa e tutti i mezzi audiovisivi, le finalità e gli ideali contenuti nello statuto.
Per raggiungere gli scopi sopra esposti l’Associazione può costituire rapporti di collaborazione con le autorità di rappresentanza della Repubblica di Polonia in Italia, con il Governo della Repubblica di Polonia, con il Governo italiano, con le autorità militari, con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni.
Tutte le attività dell’Associazione vengono svolte avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei soci. Ad essi è attribuito il solo rimborso delle spese effettive sostenute nell’esercizio delle funzioni assegnate.
Art.3
Gli associati si dividono in:
ordinari, tutti i familiari dei combattenti dell’Esercito Polacco sia all’estero che in Patria che fanno richiesta di adesione, accolta con esplicita decisione del Consiglio Direttivo, e che versano ogni anno la quota stabilita dallo stesso Consiglio;
onorari, coloro che condividendo le finalità dell’Associazione, si sono distinti per assiduità nell’opera svolta conformemente alle finalità dell’Associazione stessa;
benemeriti, i soci fondatori e i soci ordinari ai quali tale qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo, per particolari attività in favore dell’Associazione.
L’iscrizione all’Associazione in qualità di socio ordinario avviene su richiesta, sottoscritta da parte di un’altro socio, il quale possa attestare l’effettiva qualità di familiare (coniuge, figlio o nipote) di un ex combattente. In mancanza di tale conoscenza potrà essere dimostrata tale qualità con documenti militari od altro appartenente all’ex combattente. In caso di dubbio l’Associazione potrà eseguire proprie ricerche presso gli altri soci e presso gli archivi militari polacchi. La qualifica di socio verrà attribuita dopo la verifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Ogni socio ha facoltà di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento con dimissioni scritte comunicate al Consiglio Direttivo.
Art.4
Decadono dallo status di associato tutti coloro che annualmente non rinnovano il contributo stabilito e coloro che vengono espulsi per gravi motivi di carattere morale. La sospensione o l’espulsione dei soci sono di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri.
Art.5
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai:
contributi annuali e straordinari dei soci;
contributi di privati, Enti ed altre organizzazioni;
lasciti, donazioni ed altri eventuali introiti.
Art.6
Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
I Vice Presidenti;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
La Giunta esecutiva;
Il collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali sono detenute dai soci a titolo gratuito.
Art.7
L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci ordinari che siano in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea generale:
approva il bilancio consuntivo e preventivo;
determina l’indirizzo generale dell’Associazione;
procede all’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
conferisce, se lo ritiene opportuno, il titolo di Presidente Onorario ad una persona particolarmente meritevole.
Art.8
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale che coincide con l’anno solare. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo riterrà opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.
Art.9
La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta con avviso personale inviato anche a mezzo di posta elettronica al domicilio postale o all’indirizzo e.mail risultante dalla domanda di ammissione. In entrambi i casi deve risultare confermata la ricevuta della convocazione.
Art.10
L’Assemblea delibera, anche per l’elezione del Consiglio Direttivo, in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, in persona o per delega, ed a maggioranza semplice dei presenti. In seconda convocazione che potrà avere luogo soltanto e non prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti, in persona o per delega e delibera a maggioranza semplice. Ogni associato rappresenta un voto e non può disporre di più di cinque deleghe.
Art.11
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
coordinare e dirigere tutta l’attività dell’Associazione;
approvare il programma annuale delle attività;
disporre il bilancio preventivo e consuntivo;
indire le Assemblee generali;
riconoscere la qualità di socio e decidere in merito alle questioni di appartenenza all’Associazione;
definire la quota associativa annuale.
Art.12
Il Consiglio Direttivo si compone di 7 membri eletti dall’Assemblea. Elegge al suo interno i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, per motivi di praticità dovuti all’attività dell’Associazione su scala nazionale ed internazionale, ha facoltà di nominare, fra i soci, dei delegati regionali che assumano alcuni compiti particolari, per un periodo di tempo definito, (ad es. la verifica sulle condizioni dei cimiteri di guerra polacchi o la ricerca di familiari di ex combattenti in ambiti territoriali precisi). Il Consiglio Direttivo ha facoltà di adottare un regolamento che disciplini quanto non espressamente previsto dal presente Statuto. Tale Regolamento dovrà essere approvato dalla prima Assemblea ordinaria che seguirà la sua emanazione.
Art.13
Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art.14
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l’anno dal Presidente. La sua convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei suoi membri, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità previste per l’Assemblea generale. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e deve essere inviato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
Art.15
Il Consiglio Direttivo delibera con almeno la metà dei suoi membri ed a semplice maggioranza. Il Presidente partecipa al voto e, in caso di parità, prevale il suo voto. I componenti del Consiglio Direttivo che non prendono parte a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, si considerano decaduti dal mandato e vengono sostituiti dal primo dei non eletti.
Art.16
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono la Giunta Esecutiva che, per ragioni di praticità, può essere convocata dal Presidente indipendentemente dal Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva stabilisce se e quando sia necessario convocare il Consiglio Direttivo o l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria. Provvede con particolare tempestività ad assumere decisioni urgenti riguardanti le attività dell’Associazione. Dalla Giunta Esecutiva dipendono anche tutte le attività dei delegati.
Art.17
Il Presidente rappresenta l’Associazione legalmente ed amministrativamente. In caso di assenza lo sostituisce il Presidente Onorario oppure il Vice Presidente più anziano. Il Presidente può delegare la rappresentanza legale dell’Associazione per alcune funzioni ai membri del Consiglio Direttivo.
Art.18
Il Segretario ha il compito di curare in modo continuativo l’attività dell’Associazione e predisporre l’esecuzione pratica delle deliberazioni degli organi direttivi, facendosi, ove occorra, coadiuvare da personale ausiliario. Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee che conserva nei modi prescritti dalla legge. E’ altresì responsabile del trattamento dei dati personali degli associati ai sensi della L.675/96 da trascrivere in apposito libro.
Art.19
Il Tesoriere si occupa della gestione amministrativa e finanziaria e cura la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivi e preventivi sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo.
Art.20
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea che ne sceglie i componenti in numero di tre. Presiede il Collegio il componente più anziano di età.
Art.21
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo o da un numero di associati non inferiore ad un terzo, ed essere rese note preventivamente con relazione motivata. Sulla proposta delibera una assemblea composta da almeno due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. La proposta deve essere approvata da una maggioranza di almeno tre quinti dei presenti in persona o per delega. Il verbale per la modifica dello statuto deve essere regolarmente registrato.
Art.22
L’Associazione può sciogliersi su deliberazione dell’assemblea degli associati, con la presenza di almeno tre quarti dei soci di persona, tanto in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento l’assemblea nomina i liquidatori decidendo sui loro poteri. In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto in opere di manutenzione a tutto ciò che ricordi il sacrificio dei soldati polacchi.

Roma, 24 novembre 2007